IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504, come modificato dall'articolo  19  del  decreto  legislativo  15
settembre 1997, n. 342; 
  Visti gli articoli 87 e 92  del  decreto  legislativo  25  febbraio
1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie
locali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; 
  Ritenuto  di  non  uniformarsi  alle  osservazioni   espresse   dal
Consiglio di Stato relativamente ai punti di seguito indicati  e  per
le ragioni rispettivamente specificate: a) previsione all'articolo  4
di un gettone di presenza e del  relativo  ammontare  in  assenza  di
specifiche statuizioni legislative: la fusione delle due preesistenti
commissioni in un unico  organismo  comporta  una  diminuzione  della
spesa complessiva, in considerazione  della  considerevole  riduzione
del numero dei componenti; la relativa spesa e' imputata sul capitolo
1542, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  3.1.1.0  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, gia'  utilizzato  per
le  spese  inerenti  una  delle  due  preesistenti  commissioni;   b)
espunzione al comma 2 dell'articolo 5,  in  quanto  superflua,  della
previsione secondo cui il parere da parte della commissione,  se  non
espresso nei termini  stabiliti,  e'  da  intendersi  favorevole:  la
previsione distinta, dell'approvazione di provvedimenti e della  resa
di pareri  su  provvedimenti,  discende  dalla  normativa  vigente  e
qualifica  le  competenze  della  commissione  sugli  atti  ad   essa
sottoposti per legge; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1999, a seguito  dei  rilievi  formulati  dalla
Corte dei conti con foglio n. 5 in data 26 marzo 1999; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato
dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997,  n.  342,
disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione  per
la finanza e gli organici degli enti  locali,  la  quale  esercita  i
seguenti compiti: 
  a) controllo centrale sulle dotazioni organiche (sui  provvedimenti
di  modifica  delle  dotazioni  organiche)  e  sui  provvedimenti  di
assunzione  di  personale  degli  enti  dissestati   e   degli   enti
strutturalmente deficitari (art. 45, comma 3, del decreto legislativo
n. 504 del 1992); 
  b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento  di
approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita' (art.
89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995); 
  c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il
pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle  risorse
disponibili (art. 89, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 77 del
1995); 
  d) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento  di
approvazione  o  diniego   dell'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
riequilibrato (art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995); 
  e) proposta al  Ministro  dell'interno  di  adozione  delle  misure
necessarie  per  il  risanamento  dell'ente  locale,  a  seguito  del
ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di  debiti
fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto
delle prescrizioni poste a carico dell'ente (art. 98,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 77 del 1995); 
  f) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento  di
sostituzione  di  tutto  o   parte   dell'organo   straordinario   di
liquidazione (art. 87, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 77 del
1995); 
  g) approvazione, previo esame, della rideterminazione della  pianta
organica dell'ente locale dissestato (art. 91, comma 7,  del  decreto
legislativo n. 77 del 1995). 
  2. La commissione esercita le sue funzioni con le modalita' di  cui
agli articoli 4, 5 e 6. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   45   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
          finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come  modificato  dall'art.
          19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342: 
            "Art. 45 (Controlli centrali  per  gli  enti  locali  con
          situazioni  strutturalmente  deficitarie).  -  1.  Sono  da
          considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie  gli
          enti  locali  che  presentano  gravi  ed  incontrovertibili
          condizioni  di  squilibrio,  rilevabili  da  una   apposita
          tabella, da allegare al certificato  sul  rendiconto  della
          gestione, contenente parametri obiettivi dei  quali  almeno
          la meta' presentino valori deficitari.  Il  certificato  e'
          quello relativo al rendiconto della gestione del  penultimo
          esercizio precedente quello di riferimento. 
            2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali,  ai   sensi
          dell'art. 9, comma 6, del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, da emanare entro settembre  e  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale,  sono  fissati  per  il  triennio
          successivo   i   parametri   obiettivi,   determinati   con
          riferimento ad  un  calcolo  di  normalita'  dei  dati  dei
          rendiconti dell'ultimo  triennio  disponibile,  nonche'  le
          modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma
          1. 
            3. Il controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e
          sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli
          enti strutturalmente deficitari, individuati ai  sensi  del
          comma 1, e' esercitato, prioritariamente in relazione  alla
          verifica   sulla    compatibilita'    finanziaria,    dalla
          commissione di  ricerca  per  la  finanza  locale,  di  cui
          all'art. 92 del decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   ora   denominata
          commissione per  la  finanza  e  gli  organici  degli  enti
          locali. Sono abrogati gli  articoli  328  del  testo  unico
          della legge comunale e  provinciale,  approvato  con  regio
          decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e  successive  modifiche,
          il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 504, e tutte le altre norme in  contrasto  con  le
          disposizioni  del  presente  comma.  Con   regolamento   da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  si  provvede  a  rideterminare  la
          composizione ed il funzionamento della predetta commissione
          in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti. 
            4.  Gli  enti  locali   in   condizioni   strutturalmente
          deficitarie, come individuati al comma  1,  nonche'  quelli
          che non hanno approvato nei termini di legge il  rendiconto
          della gestione o non  hanno  prodotto  il  certificato  sul
          rendiconto  della  gestione  con  l'annessa   tabella   dei
          parametri, sono soggetti ai controlli centrali  in  materia
          di copertura del costo di alcuni  servizi.  Tali  controlli
          verificano mediante un'apposita certificazione che: 
            a) il costo complessivo  della  gestione  dei  servizi  a
          domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
          stato  coperto  con  i  relativi   proventi   tariffari   e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine i costi di  gestione  degli  asili  nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
            b) il costo complessivo della gestione  del  servizio  di
          acquedotto, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento; 
            c) il costo complessivo della gestione  del  servizio  di
          smaltimento  dei   rifiuti   solidi   urbani   interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente. 
            5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui  al
          comma 4, lettere a) e b), devono comunque  comprendere  gli
          oneri diretti ed  indiretti  di  personale,  le  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, le spese per i  trasferimenti
          e  gli  oneri  di  ammortamento  degli  impianti  e   delle
          attrezzature. Per le quote di ammortamento di  applicano  i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  del  Ministro   delle
          finanze  in  data  31   dicembre   1988,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27  del  2
          febbraio 1989, e successive modifiche  ed  integrazioni.  I
          coefficienti si assumono ridotti del 50  per  cento  per  i
          beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei
          casi in cui detti servizi sono forniti dagli  organismi  di
          gestione degli enti locali, previsti dalla legge  8  giugno
          1990, n.  142,  nei  costi  complessivi  di  gestione  sono
          considerati  gli  oneri   finanziari   dovuti   agli   enti
          proprietari di cui all'art. 44 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da  versare  dagli
          organismi  di  gestione   agli   enti   proprietari   entro
          l'esercizio successivo a  quello  della  riscossione  delle
          tariffe e della erogazione  in  conto  esercizio.  I  costi
          complessivi di gestione del servizio di  cui  al  comma  4,
          lettera c), sono rilevati secondo le  disposizioni  vigenti
          in materia. 
            6. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  tempi  e  le
          modalita'  per  la  presentazione  ed  il  controllo  della
          certificazione di cui al comma 4. 
            7.  (La  commissione  centrale  per  la  finanza   locale
          istituita  dall'art.  328  del  testo  unico  della   legge
          comunale e provinciale approvato con regio  decreto  del  3
          marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione
          centrale  per  gli  organici  degli  enti   locali".   Alla
          composizione della predetta commissione  centrale  per  gli
          organici degli enti locali disciplinata dall'art.  4  della
          legge  8  gennaio  1979,   n.   3,   e'   aggiunto,   quale
          vicepresidente, il direttore generale  dell'amministrazione
          civile del Ministero dell'interno ed un  funzionario  dello
          stesso  Ministero,   esperto   in   materia   di   dissesto
          finanziario degli enti locali). 
            8.  Sono  soggetti,  in  via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 3: 
            a) gli enti locali che non presentano il certificato  con
          l'annessa tabella di cui  al  comma  1,  sino  all'avvenuta
          presentazione della stessa; 
            b) gli enti locali per i quali non  sia  intervenuta  nei
          termini di legge  la  deliberazione  del  rendiconto  della
          gestione, sino all'adempimento. 
            8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo  stato  di
          dissesto  finanziario  sono  tenuti,  per  la  durata   del
          risanamento, alla presentazione della certificazione di cui
          al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3  e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura dei costi di gestione di cui al comma 4,  lettera
          a). 
            8-ter. Agli enti locali strutturalmente  deficitari  che,
          pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli  minimi
          di copertura dei costi di gestione di cui al  comma  4,  e'
          applicata una sanzione pari alla perdita dell'1  per  cento
          del contributo ordinario spettante per l'anno per il  quale
          si e' verificata  l'inadempienza,  mediante  trattenuta  in
          un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per
          gli anni successivi". 
          Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo  dell'art.  87  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
            Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
            Indice il ''referendum'' popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
            Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
            Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi e  dei  decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) (abrogata)". 
            - Per quanto concerne il testo dell'art. 45 del D.Lgs. n.
          504/1992, si veda in nota al titolo. 
            - Si riporta il testo degli articoli 87 e 92  del  D.Lgs.
          n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli  enti
          locali): 
            "Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo
          straordinario  di  liquidazione  provvede  all'accertamento
          della  massa  passiva   mediante   la   formazione,   entro
          centottanta  giorni  dall'insediamento,  di  un  piano   di
          rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori centottanta
          giorni per i comuni con  popolazione  superiore  a  250.000
          abitanti o capoluogo di provincia e per le province. 
            2. Ai fini della formazione  del  piano  di  rilevazione,
          l'organo straordinario di liquidazione entro  dieci  giorni
          dalla  data   dell'insediamento,   da'   avviso,   mediante
          affissione all'albo  pretorio  ed  anche  a  mezzo  stampa,
          dell'avvio della procedura di rilevazione delle  passivita'
          dell'ente locale. Con l'avviso  l'organo  straordinario  di
          liquidazione invita chiunque ritenga di  averne  diritto  a
          presentare, entro un termine perentorio di sessanta  giorni
          prorogabile per una sola volta di ulteriori  trenta  giorni
          con provvedimento motivato del predetto organo, la  domanda
          in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
          dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo
          importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento
          nel piano di rilevazione. 
            3. Nel piano di  rilevazione  della  massa  passiva  sono
          inclusi: 
            a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui  all'art.
          37 verificatisi entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente
          quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 
            b) i debiti derivanti dalle procedure  esecutive  estinte
          ai sensi dell'art. 81, comma 2; 
            c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo
          straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. 
            4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga
          necessario,  richiede  all'ente  che  i  responsabili   dei
          servizi competenti per materia attestino che la prestazione
          e' stata  effettivamente  resa  e  che  la  stessa  rientra
          nell'ambito  dell'espletamento  di  pubbliche  funzioni   e
          servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili  dei
          servizi attestano altresi' che  non  e'  avvenuto,  nemmeno
          parzialmente, il  pagamento  del  corrispettivo  e  che  il
          debito non  e'  caduto  in  prescrizione  alla  data  della
          dichiarazione  di  dissesto.  I  responsabili  dei  servizi
          provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i
          quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in  senso
          negativo circa la sussistenza del debito. 
            5.  Sull'inserimento  nel  piano  di  rilevazione   delle
          domande di cui al comma 2 e delle  posizioni  debitorie  di
          cui  al  comma   3   decide   l'organo   straordinario   di
          liquidazione con provvedimento da notificare  agli  istanti
          al momento  dell'approvazione  del  piano  di  rilevazione,
          tenendo conto degli elementi di prova  del  debito  desunti
          dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri
          atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4. 
            6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento  nel
          piano di rilevazione per insussistenza, totale  o  parziale
          del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di
          prelazione e' ammesso ricorso in  carta  libera,  entro  il
          termine di  trenta  giorni  dalla  notifica,  al  Ministero
          dell'interno. Il Ministero dell'interno  si  pronuncia  sui
          ricorsi entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  decidendo
          allo stato degli atti. La decorrenza  del  termine  per  la
          decisione vale quale rigetto del ricorso. 
            7. L'organo straordinario di liquidazione e'  autorizzato
          a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali  relative
          a debiti rientranti nelle fattispecie di cui  al  comma  3,
          inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel
          piano di rilevazione. 
            7-bis. In caso di inosservanza  del  termine  di  cui  al
          comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati  negli
          adempimenti  di  competenza,  puo'   essere   disposta   la
          sostituzione di tutti o parte  dei  componenti  dell'organo
          straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro
          dell'interno,  previo  parere  della  commissione  per   la
          finanza e gli organici degli  enti  locali,  dal  quale  si
          prescinde  ove  non  espresso  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente
          della   Repubblica   l'adozione   del   provvedimento    di
          sostituzione.  Il  Ministero  dell'interno  stabilisce  con
          proprio  provvedimento   il   trattamento   economico   dei
          commissari sostituiti". 
            "Art.  92  (Istruttoria  e  decisione   sull'ipotesi   di
          bilancio stabilmente  riequilibrato).  -  1.  L'ipotesi  di
          bilancio  di  previsione   stabilmente   riequilibrato   e'
          istruita  dalla  Commissione  di  ricerca  per  la  finanza
          locale,  che  formula   eventuali   rilievi   o   richieste
          istruttorie, cui  l'ente  locale  fornisce  risposta  entro
          sessanta giorni. 
            2. Entro  il  termine  di  quattro  mesi  la  commissione
          esprime un parere sulla  validita'  delle  misure  disposte
          dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria
          e  sulla  capacita'  delle  misure  stesse  di   assicurare
          stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La
          formulazione di rilievi o  richieste  di  cui  al  comma  1
          sospende il decorso del termine. 
            3. In caso di esito positivo dell'esame la commissione di
          ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione  del  Ministro
          dell'interno  che  vi   provvede   con   proprio   decreto,
          stabilendo prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibrata
          gestione dell'ente. 
            4. In caso di esito negativo dell'esame  da  parte  della
          commissione di ricerca il Ministro  dell'interno  emana  un
          provvedimento di  diniego  dell'approvazione,  prescrivendo
          all'ente  locale  di   presentare,   previa   deliberazione
          consiliare,  entro  l'ulteriore   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
          provvedimento di diniego, una  nuova  ipotesi  di  bilancio
          idonea a rimuovere le cause che  non  hanno  consentito  il
          parere favorevole.  La  mancata  approvazione  della  nuova
          ipotesi di bilancio ha carattere definitivo. 
            5.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto
          l'eventuale adeguamento dei contributi alla media  previsto
          dall'art. 91, comma 4". 
            - Si riporta il capo II della legge 15 marzo 1997, n.  50
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa): 
            "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
            b) riordinare gli enti  pubblici  nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
            c) riordinare e potenziare i meccanismi e  gli  strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
            d) riordinare e razionalizzare gli interventi  diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          commissione di cui all'art.  5,  da  rendere  entro  trenta
          giorni dalla data di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso
          tale termine i decreti legislativi possono essere  comunque
          emanati. 
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
            4. Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) completare l'integrazione della disciplina del  lavoro
          pubblico con quella del lavoro  privato  e  la  conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa; estendere il regime di  diritto  privato  del
          rapporto  di  lavoro  anche  ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,   mantenendo
          ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4  e  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lettera   a),   l'istituzione    di    un    ruolo    unico
          interministeriale presso la presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
            c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
            d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnicoscientifiche  e  di
          ricerca; 
            e)  garantire  a  tutte  le   amministrazioni   pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
            f) prevedere che, prima della  definitiva  sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          alla  Corte  dei  conti,  che  puo'   richiedere   elementi
          istruttori e di valutazione ad un nucleo  di  tre  esperti,
          designati, per ciascuna  certificazione  contrattuale,  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei conti si pronunci entro il termine di quindici  giorni,
          decorso il quale la certificazione si  intende  effettuata;
          prevedere che  la  certificazione  si  intende  effettuata;
          prevedere che la certificazione  e  il  testo  dell'accordo
          siano trasmessi al comitato  di  settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
            h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
            4-bis. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
 
 
            5. (Omissis). 
            6.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. (Omissis). 
            7. (Omissis). Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
          per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso. 
            Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche' ai principi generali desumibili  dalla  legge  23
          agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ai   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) assicurare  il  collegamento  funzionale  e  operativo
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   le
          amministrazioni  interessate   e   potenziare,   ai   sensi
          dell'art. 95 della Costituzione, le  autonome  funzioni  di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, con eliminazione,  riallocazione  e
          trasferimento delle funzioni e  delle  risorse  concernenti
          compiti operativi  o  gestionali  in  determinati  settori,
          anche in relazione al conferimento di funzioni di cui  agli
          articoli 3 e seguenti; 
            b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi
          i compiti  non  direttamente  riconducibili  alle  predette
          funzioni  di  impulso,  indirizzo   e   coordinamento   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  secondo  criteri  di
          omogeneita' e di efficienza gestionale, ed  anche  ai  fini
          della riduzione dei costi amministrativi; 
            c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge
          23 agosto 1988, n.  400,  il  diritto  di  opzione  tra  il
          permanere nei ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze; 
            d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          per  l'eventuale  affidamento  alla   responsabilita'   dei
          Ministri senza portafoglio,  anche  funzioni  attribuite  a
          questi ultimi direttamente dalla legge; 
            e) garantire alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          autonomia  organizzativa,   regolamentare   e   finanziaria
          nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
          leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; 
            f) procedere  alla  razionalizzazione  e  redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone  il
          numero, anche con  decorrenza  differita  all'inizio  della
          nuova legislatura; 
            g) eliminare le duplicazioni organizzative e  funzionali,
          sia all'interno di ciascuna  amministrazione,  sia  fra  di
          esse, sia tra organi amministrativi e organi  tecnici,  con
          eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
          funzioni  e  degli  uffici  esistenti,  e  ridisegnare   le
          strutture di primo livello, anche mediante  istituzione  di
          dipartimenti o di amministrazioni o di agenzie  e  aziende,
          anche risultanti dalla aggregazione di  uffici  di  diverse
          amministrazioni, sulla base di criteri di  omogeneita',  di
          complementarieta' e di organicita'; 
            h)  riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla   base   dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali; 
            i)  procedere,  d'intesa  con  le  regioni   interessate,
          all'articolazione delle attivita' decentrate e dei  servizi
          pubblici,  in  qualunque  forma  essi   siano   gestiti   o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,   in   modo   che,   se   organizzati   a    livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita', considerate unitariamente  dal  punto  di  vista
          regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto  di
          standard dimensionali impongano l'accorpamento di  funzioni
          amministrative  statali  con   riferimento   a   dimensioni
          sovraregionali, deve essere comunque fatta  salva  l'unita'
          di ciascuna regione; 
            l)  riordinare  le  residue  strutture  periferiche   dei
          Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo  da
          realizzare l'accorpamento e  la  concentrazione,  sotto  il
          profilo funzionale, organizzativo  e  logistico,  di  tutte
          quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni  o
          pratiche di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione  di
          crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; 
            m) istituire,  anche  in  parallelo  all'evolversi  della
          struttura del  bilancio  dello  Stato  ed  alla  attuazione
          dell'art. 14 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive   modificazioni,   un   piu'   razionale
          collegamento   tra   gestione   finanziaria    ed    azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; 
            n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per  il  personale
          disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
          fino  ad  una   specifica   disciplina   contrattuale,   il
          trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
          diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,  a  fronte
          delle responsabilita' e degli obblighi di  reperibilita'  e
          disponibilita' ad orari disagevoli,  un  unico  emolumento,
          sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
          in via  aggiuntiva  e  dei  compensi  di  incentivazione  o
          similari; 
            o) diversificare le  funzioni  di  staff  e  di  line,  e
          fornire  criteri  generali  e  principi  uniformi  per   la
          disciplina degli uffici posti alle dirette  dipendenze  del
          Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra  organo
          di direzione politica e amministrazione e della  necessita'
          di impedire, agli uffici di diretta collaborazione  con  il
          Ministro,  lo  svolgimento  di   attivita'   amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; 
            p) garantire la speditezza dell'azione  amministrativa  e
          il superamento della frammentazione delle procedure,  anche
          attraverso  opportune  modalita'  e  idonei  strumenti   di
          coordinamento  tra  uffici,  anche  istituendo   i   centri
          interservizi, sia all'interno di ciascuna  amministrazione,
          sia fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare  gli
          organi collegiali esistenti  anche  mediante  soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti; 
            q) istituire servizi centrali per la cura delle  funzioni
          di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
          supporto ed operino  in  collegamento  con  gli  uffici  di
          statistica istituiti ai sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 1989, n. 322, prevedendo  interventi  sostitutivi
          nei  confronti  delle  singole  amministrazioni   che   non
          provvedano  alla  istituzione  dei  servizi  di   controllo
          interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          decreto legislativo; 
            r)  organizzare   le   strutture   secondo   criteri   di
          flessibilita',  per  consentire  sia  lo  svolgimento   dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni; 
            s)  realizzare  gli  eventuali  processi   di   mobilita'
          ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita'  su
          base territoriale, ai sensi  dell'art.  35,  comma  8,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni  centrali  interessate  dai   processi   di
          trasferimento di  cui  all'art.  1  della  presente  legge,
          nonche' di razionalizzazione, riordino  e  fusione  di  cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  a),  procedure  finalizzate
          alla riqualificazione professionale  per  il  personale  di
          tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei  posti
          disponibili  a  seguito  della  definizione  delle   piante
          organiche e con le modalita' previste  dall'art.  3,  commi
          205 e 206, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  fermo
          restando che le  singole  amministrazioni  provvedono  alla
          copertura degli oneri finanziari attraverso i  risparmi  di
          gestione sui propri capitoli di bilancio; 
            t)  prevedere  che  i   processi   di   riordinamento   e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati processi formativi che ne agevolino  l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali. 
            2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non
          affidate alla responsabilita' di  Ministri,  il  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   disporre   variazioni
          compensative, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  da
          adottare con decreto del Ministro del tesoro. 
            3. Il personale di ruolo della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni pubbliche, enti pubblici non  economici  ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso  i
          quali presta servizio,  ove  occorra  in  soprannumero;  le
          dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e  C  allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte. 
            Art. 13. - 1. (Omissis). 
            2. Gli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per  materia  entro  trenta  giorni
          dalla data della  loro  trasmissione.  Decorso  il  termine
          senza che i pareri siano stati espressi, il Governo  adotta
          comunque i regolamenti. 
            3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal  comma  1  del
          presente articolo, sostituiscono,  per  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  i  decreti  di
          cui all'art. 6, commi 1 e  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29,  come  sostituito  dall'art.  4  del
          decreto  legislativo  23  dicembre  1993,  n.  546,   fermo
          restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti gia'
          emanati o adottati restano in vigore fino  alla  emanazione
          dei regolamenti di cui al  citato  art.  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma  1
          del presente articolo. 
            Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega  di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo  di  una  complessiva   riduzione   dei   costi
          amministrativi  e  si  atterra',  oltreche'   ai   principi
          generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  dal   decreto   legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art.
          3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) fusione o soppressione di enti con finalita'  omologhe
          o  complementari,  trasformazione  di  enti  per  i   quali
          l'autonomia non sia necessaria o  funzionalmente  utile  in
          ufficio dello Stato o di  altra  amministrazione  pubblica,
          ovvero in struttura di universita', con il  consenso  della
          medesima, ovvero liquidazione degli  enti  inutili;  per  i
          casi di cui alla presente lettera il Governo  e'  tenuto  a
          presentare contestuale piano di utilizzo del  personale  ai
          sensi dell'art. 12, comma  1,  lettera  s),  in  carico  ai
          suddetti enti; 
            b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche
          di diritto privato degli enti che non svolgono  funzioni  o
          servizi di rilevante interesse pubblico  nonche'  di  altri
          enti  per  il  cui  funzionamento  non  e'  necessaria   la
          personalita' di diritto pubblico;  trasformazione  in  ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di  cui
          alla presente lettera il Governo  e'  tenuto  a  presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art. 12, comma 1, lettera s), in  carico  ai  suddetti
          enti; 
            c) omogeneita' di organizzazione  per  enti  omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche  sotto  il   profilo   delle
          procedure di nomina degli  organi  statutari,  e  riduzione
          funzionale  del   numero   di   componenti   degli   organi
          collegiali; 
            d) razionalizzazione ed omogeneizzazione  dei  poteri  di
          vigilanza  ministeriale,  con  esclusione,  di  norma,   di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti; 
            e)  contenimento  delle  spese  di  funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune  utilizzo
          di contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a  quanto
          previsto dell'art. 20, comma 7, del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; 
            f)  programmazione  atta  a  favorire  la   mobilita'   e
          l'ottimale utitizzo delle strutture impiantisiche. 
            Art. 15. - 1. Al  fine  della  realizzazione  della  rete
          unitaria delle pubbliche amministrazioni,  l'Autorita'  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
          per  soddisfare  esigenze  di  coordinamento,   qualificata
          competenza e indipendenza di giudizio,  di  stipulare,  nel
          rispetto delle vigenti  norme  in  materia  di  scelta  del
          contraente, uno o piu' contrattiquadro con cui i prestatori
          dei servizi e delle forniture  relativi  al  trasporto  dei
          dati e all'interoperabilita' di impegnano a  contrarre  con
          le singole amministrazioni alle condizioni  ivi  stabilite.
          Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  in  relazione  alle
          proprie  esigenze,  sono  tenute  a  stipulare   gli   atti
          esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti  esecutivi
          non   sono   soggetti   al   parere   dell'Autorita'    per
          l'informatica  nella  pubblica   amministrazione   e,   ove
          previsto, del Consiglio di Stato.  Le  amministrazioni  non
          ricomprese tra quelle di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 
            2. Gli atti, dati  e  documenti  formati  dalla  pubblica
          amministrazione e dai privati con strumenti  informatici  o
          telematici, i contratti  stipulati  nelle  medesime  forme,
          nonche' la loro archiviazione e trasmissione con  strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma   sono   stabiliti,   per   la    pubblica
          amministrazione e per i privati, con specifici  regolamenti
          da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto  l988,  n.  400.  Gli  schemi  dei
          regolamenti sono trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni. 
            Art. 16. - 1. Il Comitato scientifico di cui all'art.  2,
          comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  individua,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  con
          decreto del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  previa
          ricognizione delle attivita' gia'  espletate  ivi  comprese
          quelle relative  a  progetti  in  corso,  i  progetti  piu'
          strettamente   finalizzati   alla   modernizzazione   delle
          pubbliche amministrazioni, all'efficacia  e  all'efficienza
          dei servizi pubblici nel quadro  di  una  ottimizzazione  e
          razionalizzazione    dell'utilizzazione    delle    risorse
          finanziarie. Il Comitato procede altresi' alla verifica  di
          congruita' dei costi di attuazione dei progetti selezionati
          ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata. 
            2. Ai progetti selezionati  e  verificati  ai  sensi  del
          comma 1 si applicano le procedure di cui all'art. 2,  commi
          1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,  n.
          303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata
          accettata la rideterminazione dei costi non  possono  avere
          ulteriore esecuzione.  Con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione
          dei predetti progetti ed e' determinato il  rimborso  delle
          spese per le attivita' gia' svolte e per i costi  sostenuti
          relativamente ad essi. 
            3. Le somme recuperate ai  sensi  del  presente  articolo
          affluiscono  allo  stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato e sono  riassegnate  con  decreto  del
          Ministro del tesoro ai capitoli 2557,  2560  e  2543  dello
          stato di previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  per  la  realizzazione  di  nuovi  progetti   per
          l'attuazione  dei  processi  di  riforma   della   pubblica
          amministrazione previsti dalla presente legge,  secondo  le
          procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonche' per attivita' di
          studio e ricerca per  l'elaborazione  di  schemi  normativi
          necessari  per   la   predisposizione   dei   provvedimenti
          attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma
          collegiale. 
            Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega  di  cui  alla
          lettera  c),  del  comma  1  dell'art.  11  il  Governo  si
          atterra', oltreche' ai principi generali  desumibili  dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            a) prevedere che ciascuna  amministrazione  organizzi  un
          sistema  informativostatistico  di  supporto  al  controllo
          interno di gestione, alimentato da rilevazioni  periodiche,
          al massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e  dei
          prodotti; 
            b) prevedere e  istituire  sistemi  per  la  valutazione,
          sulla  base   di   parametri   oggettivi,   dei   risultati
          dell'attivita'  amministrativa  e  dei   servizi   pubblici
          favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei  servizi  e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di altri strumenti per la tutela dei dirtti  dell'utente  e
          per la sua partecipazione, anche in forme  associate,  alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati; 
            c)  prevedere  che  ciascuna   amministrazione   provveda
          periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione  di
          specifici   indicatori   di   efficacia,   efficienza    ed
          economicita' ed alla  valutazione  comparativa  dei  costi,
          rendimenti e risultati; 
            d) collegare l'esito dell'attivita'  di  valutazione  dei
          costi, dei rendimenti  e  dei  risultati  alla  allocazione
          annuale delle risorse; 
            e) costituire presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri una  banca  dati  sull'attivita'  di  valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di cui alla  lettera  a)  ed  il  sistema  informatico  del
          Ministero del tesoro - Ragioneria generale  dello  Stato  e
          accessibile al pubblico,  con  modalita'  da  definire  con
          regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
            f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
          del procedimento,  di  mancata  o  ritardata  adozione  del
          provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
          obblighi  e  delle  prestazioni  da  parte  della  pubblica
          amministrazione,  di  forme  di  indennizzo  automatico   e
          forfettario  a   favore   dei   soggetti   richiedenti   il
          provvedimento; contestuale individuazione  delle  modalita'
          di pagamento e degli uffici che  assolvono  all'obbligo  di
          corrispondere   l'indennizzo,   assicurando   la    massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate  e  la  massima  celerita'  nella   corresponsione
          dell'indennizzo stesso. 
            2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  presenta
          annualmente una relazione al  Parlamento  circa  gli  esiti
          delle attivita' di cui al comma 1. 
            Art.  18.  -  1.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo,  oltre  a
          quanto previsto dall'articolo 14 della presente  legge,  si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
            a) individuazione di una sede di indirizzo  strategico  e
          di coordinamento della politica  nazionale  della  ricerca,
          anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
          internazionale della ricerca; 
            b) riordino, secondo  criteri  di  programmazione,  degli
          enti operanti nel settore, della loro struttura,  del  loro
          funzionamento  e  delle   procedure   di   assunzione   del
          personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
          medesimi obiettivi, di promuovere e  di  collegare  realta'
          operative di eccellenza, di assicurare il  massimo  livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi; 
            c)  ridefinire  la  disciplina  e  lo  snellimento  delle
          procedure  per  il  sostegno  della  ricerca   scientifica,
          tecnologica  e   spaziale   e   per   la   promozione   del
          trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
          nell'industria,   in   particolare   piccola    e    media,
          individuando un momento decisionale  unitario  al  fine  di
          evitare, anche con  il  riordino  degli  organi  consultivi
          esistenti, sovrapposizioni di  interventi  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando
          gli  enti  operanti  nel   settore   secondo   criteri   di
          programmazione e  di  valutazione,  in  aggiunta  a  quelli
          previsti dall'articolo 14 della presente  legge,  favorendo
          inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forma
          di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle
          orgnizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o  di
          convenzionamento con essi; 
            d) previsione di organismi, strumenti e procedure per  la
          valutazione  dei  risultati  dell'attivita'  di  ricerca  e
          dell'impatto  dell'innovazione   tecnologica   sulla   vita
          economica e sociale; 
            e) riordino  degli  organi  consultivi,  assicurando  una
          rappresentanza, oltre che alle componenti  universitarie  e
          degli enti di ricerca, anche al mondo  della  produzione  e
          dei servizi; 
            f) programmazione e coordinamento dei  flussi  finanziari
          in  ordine  agli  obiettivi  generali  della  politica   di
          ricerca; 
            g) adozione di misure che valorizzino la professionalita'
          e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita'
          interna ed esterna tra enti di ricerca, universita', scuola
          e imprese. 
            2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento
          alla vigente normativa comunitaria in materia, il  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e' autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti,
          le forme e le modalita' di intervento  e  di  finanziamento
          previsti dalle disposizioni di cui al n.  41  dell'allegato
          1, previsto  dall'articolo  20,  comma  8,  della  presente
          legge,  ferma  restando  l'applicazione  dell'articolo  11,
          secondo comma, della legge 17  febbraio  1982,  n.  46,  ai
          programmi di  ricerca  finanziati  a  totale  carico  dello
          Stato. 
            3.  Il  Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmette  alle
          Camere una relazione sulle linee di  riordino  del  sistema
          della ricerca, nella quale: 
            a) siano censiti e individuati i soggetti  gia'  operanti
          nel settore o da  istituire,  articolati  per  tipologie  e
          funzioni; 
            b) sia indicata la natura  della  loro  autonomia  e  dei
          rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento; 
            c) sia delineata la tipologia  degli  interventi  per  la
          programmazione  e  la  valutazione,   nonche'   di   quelli
          riguardanti  la  professionalita'  e   la   mobilita'   dei
          ricercatori. 
            Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme
          previste    dal    presente    capo     aventi     riflessi
          sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico  dei
          pubblici  dipendenti   sono   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative". 
               Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
            - Il  testo  dell'art.  87  del  decreto  legislativo  25
          febbraio  1995,  n.  77,  e'  riportato  nelle  note   alle
          premesse. 
            - Si riporta il testo degli articoli  89,  91,  92  e  98
          della  legge  25  febbraio   1995,   n.   77   (Ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali): 
            "Art. 89 (Liquidazione e pagamento della massa  passiva).
          - 1. Il piano di rilevazione della massa  passiva  acquista
          esecutivita'  con   il   deposito   presso   il   Ministero
          dell'interno,  cui  provvede  l'organo   straordinario   di
          liquidazione entro cinque giorni  dall'approvazione  di  ci
          all'art. 87, comma 1. Al piano e' allegato  l'elenco  delle
          passivita'  non   inserite   nel   piano,   corredato   dai
          provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa. 
            2.  Unitamente  al  deposito  l'organo  straordinario  di
          liquidiazione chiede  l'autorizzazione  al  perfezionamento
          del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il
          finanziamento delle  passivita'  risultanti  dal  piano  di
          rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite,  e
          comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88. 
            3. Il Ministero dell'interno,  accertata  la  regolarita'
          del deposito, autorizza l'erogazione  del  mutuo  da  parte
          della Cassa depositi e prestiti. 
            4. Entro trenta giorni dall'erogazione del mutuo l'organo
          straordinario  della  liquidazione   deve   provvedere   al
          pagamento di acconti in  misura  proporzionale  uguale  per
          tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione.  Nel
          determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione
          deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie
          in    contestazione    esattamente    quantificate.     Gli
          accantonamenti  sono  effettuati  in  misura  proporzionale
          uguale a quella delle passivita'  inserite  nel  piano.  Ai
          fini di cui al presente  comma  l'organo  straordinario  di
          liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa
          depositi  e  prestiti  e  le  poste  attive  effettivamente
          disponibili, recuperando  alla  massa  attiva  gli  importi
          degli accantonamenti non piu'  necessari,  su  segnalazione
          del Ministero dell'interno, per  scadenza  dei  termini  di
          impugnativa del provvedimento di diniego di  ammissione  al
          passivo o per definitivita'  della  pronuncia  sui  ricorsi
          proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6. 
            5.  Successivamente  all'erogazione  del  primo   acconto
          l'organo straordinario  della  liquidazione  puo'  disporre
          ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel piano
          di  rilevazione  per  quelle   accertate   successivamente,
          utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa
          l'eventuale quota di mutuo  a  carico  dello  Stato  ancora
          disponibile,   previa    autorizzazione    del    Ministero
          dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2.
          Nel caso di pagamento definitivo  in  misura  parziale  dei
          debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo  a
          proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri
          istituti di credito. nel rispetto del  limite  del  40  per
          cento di cui all'art. 88, comma 8, per il pagamento a saldo
          delle passivita' rilevate. A tale fine, entro trenta giorni
          dalla  data  di  notifica  del  decreto   ministeriale   di
          approvazione del piano di estinzione,  l'organo  consiliare
          adotta  apposita   deliberazione,   dandone   comunicazione
          all'organo straordinario di liquidazione, che  provvede  al
          pagamento   delle   residue   passivita'   ad   intervenuta
          erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi
          e prestiti o altri istituti di credito erogano la  relativa
          somma  sul  conto   esistente   intestato   all'organo   di
          liquidazione. 
            6. A seguito  del  definitivo  accertamento  della  massa
          passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art.
          8,   e   comunque   entro   il   termine   di    24    mesi
          dall'insediamento, l'organo straordinario  di  liquidazione
          predispone  il  piano  di  estinzione   delle   passivita',
          includendo   le   passivita'   accertate    successivamente
          all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti  e  lo
          deposita presso il Ministero dell'interno. 
            7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione,
          entro  centoventi  giorni  dal   deposito,   del   Ministro
          dell'interno,  il  quale  valuta   la   correttezza   della
          formazione della massa passiva e la correttezza e validita'
          delle  scelte  nell'acquisizione  di  risorse  proprie.  Il
          Ministro dell'interno si avvale del  parere  consultivo  da
          parte della commissione di ricerca per la  finanza  locale,
          la quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui
          l'organo  straordinario  di  liquidazione   e'   tenuto   a
          rispondere entro sessanta giorni  dalla  comunicazione.  In
          tale ipotesi il termine per l'approvazione  del  piano,  di
          cui al presente comma, e' sospeso. 
            8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione  da
          parte del  Ministro  dell'interno  e'  notificato  all'ente
          locale ed all'organo straordinario di liquidazione  per  il
          tramite della prefettura. 
            9. A seguito dell'approvazione del  piano  di  estinzione
          l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede,  entro
          venti giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle
          residue  passivita',  sino  alla  concorrenza  della  massa
          attiva realizzata. 
            10. Con l'eventuale decreto di diniego  dell'approvazione
          del piano il  Ministro  dell'interno  prescrive  all'organo
          straordinario  di   liquidazione   di   presentare,   entro
          l'ulteriore termine di  sessanta  giorni  decorrenti  dalla
          data di notifica  del  provvedimento,  un  nuovo  piano  di
          estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel
          provvedimento. 
            11. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da  parte
          del  Ministro  dell'interno  non  sono  ammesse   richieste
          relative ad ulteriori debiti. 
            12. Entro il termine di sessanta giorni  dall'ultimazione
          delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della
          liquidazione e' tenuto ad  approvare  il  rendiconto  e  la
          gestione  ed  a  trasmetterlo   all'organo   regionale   di
          controllo ed all'organo di revisione  contabile  dell'ente,
          il quale e' competente sul riscontro della  liquidazione  e
          verifica la  rispondenza  tra  il  piano  di  estinzione  e
          l'effettiva liquidazione. 
            12-bis. Nel  caso  in  cui  l'insufficienza  della  massa
          attiva,   non   diversamente   rimediabile,   e   tale   da
          compromettere  il  risanamento   dell'ente,   il   Ministro
          dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca  per
          la finanza locale, puo' stabilire misure straordinarie  per
          il  pagamento   integrale   della   massa   passiva   della
          liquidazione, anche in deroga alle norme  vigenti  comunque
          senza oneri a carico dello Stato". 
            "Art. 91 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).
          - 1. Il consiglio dell'ente  locale  presenta  al  Ministro
          dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
          data  di  emanazione  del  decreto  di  cui  all'art.   85,
          un'ipotesi   di   bilancio   di   previsione    stabilmente
          riequilibrato. 
            2.  L'ipotesi  di  bilancio  realizza   il   riequilibrio
          mediante l'attivazione di entrate proprie  e  la  riduzione
          delle spese correnti. 
            3  Per  l'attivazione  delle  entrate   proprie,   l'ente
          provvede   con   le   modalita'   di   cui   all'art.   84,
          riorganizzando anche i  servizi  relativi  all'acquisizione
          delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 
            4. Le province ed i comuni per  i  quali  le  risorse  di
          parte corrente, costituite dai trasferimenti  in  conto  al
          fondo ordinario ed al fondo consolidato e da  quella  parte
          di tributi locali calcolata in detrazione ai  trasferimenti
          erariali,   sono   disponibili   in    misura    inferiore,
          rispettivamente, a quelli media unica nazionale ed a quella
          media di fascia demografica di appartenenza, come  definita
          con il decreto di cui all'art. 119,  comma  1,  richiedono,
          con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la
          quantificazione annua  dei  contributi  a  cio'  destinati,
          l'adeguamento dei contributi statali alla  media  predetta,
          quale  fattore   del   consolidamento   finanziario   della
          gestione. 
            5. Per la riduzione delle spese  correnti  l'ente  locale
          riorganizza con criteri  di  efficienza  tutti  i  servizi,
          rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o  quanto
          meno riducendo ogni previsione di spesa che non  abbia  per
          fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
          locale emana i provvedimenti necessari per  il  risanamento
          economicofinanziario degli enti  od  organismi  dipendenti,
          nonche'  delle  aziende  speciali,   nel   rispetto   della
          normativa specifica in materia. 
            6. L'ente locale,  ugualmente  ai  fini  della  riduzione
          delle spese, ridetermina  la  pianta  organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti medi  dipendenti  popolazione  di  cui
          all'art. 119, fermo  restando  l'obbligo  di  accertare  le
          compatibilita' di bilancio. La spesa  per  il  personale  a
          tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non  oltre
          il 50 per cento della spesa media sostenuta a  tale  titolo
          per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui  l'ipotesi  si
          riferisce. 
            7.  La  rideterminazione   della   pianta   organica   e'
          sottoposta all'esame della  commissione  centrale  per  gli
          organici degli enti locali per 1'approvazione. 
            8. Al personale eccedente si  applicano  le  disposizioni
          relative alla disponibilita' di cui all'art. 3, commi da 47
          a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
            9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al  comma
          6 comporta la denuncia dei  fatti  alla  procura  regionale
          presso  la  Corte  dei  conti  da   parte   del   Ministero
          dell'interno. L'ente locale  e'  autorizzato  ad  iscrivere
          nella parte entrata dell'ipotesi  di  bilancio  un  importo
          pari alla quantificazione del danno subito.  E'  consentito
          all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui  attivi
          sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 
            10. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per
          il personale posto in  disponibilita'  un  contributo  pari
          alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza
          dalla data della deliberazione e per tutta la durata  della
          disponibilita'.  Analogo  contributo,  per  la  durata  del
          rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente  locale  presso
          il quale il personale predetto assume servizio. 
            11. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti  di
          credito  sono  autorizzati,  su  richiesta   dell'ente,   a
          consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
          dicembre precedente, in un ulteriore mutuo  decennale,  con
          esclusione  delle  rate  di  ammortamento   gia'   scadute.
          Conservano validita' i contributi statali e regionali  gia'
          concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
            12. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  possono  porre  a  proprio  carico
          oneri  per  la  copertura  di  posti  negli   enti   locali
          dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica
          rideterminata, ove gli oneri predetti  siano  previsti  per
          tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima  regione
          a provincia autonoma. 
            13. Per le province ed i comuni  il  termine  di  cui  al
          comma 1 e' sospeso  a  seguito  di  indizione  di  elezioni
          amministrative per l'ente, dalla data  di  indicazione  dei
          comizi  elettorali  e  sino  all'insediamento   dell'organo
          esecutivo". 
            "Art.  92  (Istruttoria  e  decisione   sull'ipotesi   di
          bilancio stabilmente  riequilibrato).  -  1.  L'ipotesi  di
          bilancio  di  previsione   stabilmente   riequilibrato   e'
          istruita  dalla  Commissione  di  ricerca  per  la  finanza
          locale,  che  formula   eventuali   rilievi   a   richieste
          istruttorie, cui  l'ente  locale  fornisce  risposta  entro
          sessanta giorni. 
            2. Entro  il  termine  di  quattro  mesi  la  Commissione
          esprime un parere sulla  validita'  delle  misure  disposte
          dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria
          e  sulla  capacita'  delle  misure  stesse  di   assicurare
          stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La
          formulazione di rilievi a  richieste  di  cui  al  comma  1
          sospende il decorso del termine. 
            3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione di
          ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione  del  Ministro
          dell'interno  che  vi   provvede   con   proprio   decreto,
          stabilendo  prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibria
          gestione dell'ente. 
            4. In caso di esito negativo dell'esame  da  parte  della
          Commissione di ricerca il Ministro  dell'interno  emana  un
          provvedimento di  diniego  dell'approvazione,  prescrivendo
          all'ente  locale  di   presentare,   previa   deliberazione
          consiliare,  entro  l'ulteriore   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
          provvedimento di diniego, una  nuova  ipotesi  di  bilancio
          idonea a rimuovere le cause che  non  hanno  consentito  il
          parere favorevole.  La  mancata  approvazione  della  nuova
          ipotesi di bilancio ha carattere definitivo. 
            5.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto
          l'eventuale adeguamento dei contributi alla media  previsto
          dall'art. 91, comma 4". 
            "Art. 98 (Ricostituzione di disavanzo di  amministrazione
          o di debiti fuori  bilancio).  -  1.  Il  ricostituirsi  di
          disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di
          cui all'art. 36, o l'insorgenza di  debiti  fuori  bilancio
          non ripianabili con le modalita' di cui all'art.  37  o  il
          mancato rispetto delle prescrizioni di  cui  agli  articoli
          91, 95, 96 e 97, comportano da parte dell'organo  regionale
          di  controllo  la  segnalazione  dei  fatti   all'autorita'
          giudiziaria, per l'accertamento delle ipotesi  di  reato  e
          l'invio degli atti alla Corte dei conti per  l'accertamento
          delle responsabilita'  sui  fatti  di  gestione  che  hanno
          determinato nuovi squilibri. 
            2. Nei casi di cui al comma 1  il  Ministro  dell'interno
          con proprio  decreto,  su  proposta  della  Commissione  di
          ricerca  per  la  finanza  locale,  stabilisce  le   misure
          necessarie per il risanamento, anche in deroga  alle  norme
          vigenti,  comunque  senza  oneri  a  carico  dello   Stato,
          valutando  il  ricorso  alle   forme   associative   e   di
          collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142".